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Reti sociali

L'ADOZIONE

 

ADOTTARE UN BAMBINO: LA PRASSI DA SEGUIRE

fonte: http://www.italiaadozioni.it

Premessa

Non potete avere figli biologici? Oppure siete già genitori e avete un forte desiderio di adottare un figlio? Fatevi subito una serie di domande:

1.Siamo determinati ad arrivare fino in fondo?

2. Saremo capaci di lottare per giungere al traguardo? Ci perderemo strada facendo? L’adozione assomiglia a una di quelle corse ad ostacoli, e chi riesce a superare mille imprevisti, ostacoli e difficoltà varie ce la farà.

La domanda

Iniziamo a considerare la domanda di adozione per il Tribunale per i Minorenni (T.M.) che in realtà è una dichiarazione di disponibilità all’adozione. .

I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che valgono per l’adozione nazionale, e sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l’adozione e l’affidamento e che riteniamo utile riportare perché il suo contenuto interessa più di ogni altro le coppie.

L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare.”

 

Riguardo all’età, secondo la legge:

  • la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;

  • la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l’altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.

Ciò vuol dire che se la futura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 2 anni. Se la futura madre ha 54 anni ed il futuro padre 63, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 8 anni. Se la futura madre ha 50 anni ed il futuro padre 68, la coppia può adottare un ragazzino di 13.

I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all’adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all’età adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale.

Quindi, per adottare bisogna:

  • essere in due;

  • essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;

  • provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento di 3 anni;

  • non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.

Infine, gli aspiranti genitori adottivi devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

È chiaro che per questi ultimi requisiti occorre una valutazione più complessa “nel merito”, cioè nei contenuti e nelle modalità del rapporto di coppia, che viene espletata dai Tribunali per i minorenni e realizzata tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali; e ciò perché l’interdisciplinarità è necessaria per un’osservazione corretta della relazione di coppia e della sua reale disponibilità ad accogliere un figlio, e delle sue risorse a fronteggiare le eventuali difficoltà di inserimento.

Coppie italiane residenti all’estero

L’adozione pronunciata dall’Autorità competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione (art.36 della legge n°184 del 1983 come modificato dalla legge n°476/1998). Il Tribunale per i Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l’ultima residenza, quello di Roma.

 

Chi può presentare la domanda di adozione nazionale?

I coniugi sposati da almeno tre anni e non separati, neppure di fatto, i coniugi sposati da meno di tre anni ma conviventi da tre o più anni (la convivenza deve essere comprovata) possono proporre domanda di adozione nazionale, che in realtà è una dichiarazione di disponibilità all’adozione, al Tribunale per i Minorenni presso cui si intende procedere e che nella maggior parte dei casi i coniugi scelgono rispetto alla loro residenza anagrafica. L’adozione nazionale è volta all’accoglimento di un minore che sia in stato di abbandono in una struttura Italiana; esso può essere di qualsiasi etnia e/o origine.

Si possono presentare più domande a diversi Tribunali per i Minorenni?

Nulla vieta però ai coniugi, che anzi ne hanno la facoltà, di presentare la domanda di adozione in più di un Tribunale anche diverso da quello competente per residenza purché ne diano comunicazione scritta agli altri tribunali precedentemente consultati. Se la coppia è residente all’estero è competente il Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma.

La Domanda di adozione nazionale è in realtà una dichiarazione di disponibilità all’adozione e ha validità di tre anni.

La domanda è formulata su moduli normalmente forniti dalle cancellerie adozioni dei Tribunali per i Minorenni, va presentata in carta semplice accompagnata da alcuni documenti tra i quali:

  • certificato di nascita dei richiedenti;

  • stato di famiglia;

  • dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi o in caso di decesso, il certificato di morte;

  • certificato del medico di base che attesti la buona salute di entrambi i coniugi;

  • modello 101 o 740 o busta paga;

  • certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;

  • dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi;

  • alcuni esami clinici (per attestare la buona salute complessiva dei futuri genitori) ;

  • certificazione di sana costituzione psicofisica accertata da struttura pubblica, da cui risulti l’esclusione di affezioni TBC, veneree, cardiovascolari ed HIV.

Una verifica dei documenti indicati è indispensabile dato che vi possono essere delle variazioni e va fatta presso la cancelleria adozioni dei tribunali per i minorenni presso cui si intende presentare la domanda. La domanda di adozione nazionale ha una validità di tre anni ed è rinnovabile alla sua scadenza, per l’ipotesi in cui i coniugi intendessero percorrere la via dell’adozione nazionale, ma non avessero avuto alcun riscontro da parte del tribunale nel corso dei tre anni.

A questo punto il Tribunale dispone la verifica preventiva dei presupposti ed esegue gli accertamenti ritenuti necessari al fine di accertare e dichiarare l’idoneità della coppia che ha proposto la dichiarazione di disponibilità.

Come si svolge in pratica l’indagine sui futuri genitori?

Il Tribunale per i Minorenni incarica i servizi sociali del compito di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali. I servizi sociali devono valutare attentamente le risorse, i limiti, le convinzioni, le attitudini degli aspiranti genitori, il desiderio di entrambi all’adozione, la loro situazione socio-economica.
In questa fase è anche compito dei servizi sociali informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle possibili criticità che l’adozione può comportare.
La legge sull’adozione prevede che le indagini siano completate entro 120 giorni (prorogabili una sola volta) dall’invio della documentazione relativa alla coppia da parte del Tribunale per i Minorenni che ha disposto l’accertamento dell’idoneità. Al termine del periodo di accertamento, i servizi sociali devono redigere una relazione conclusiva che sarà inviata al Tribunale per i Minorenni di competenza.

Durante l’indagine i Servizi, riscontrando dei problemi non insolubili, possono chiedere alla coppia di sospendere l’indagine per un breve periodo e riprenderla dopo alcuni mesi di riflessione.

Il Tribunale per i Minorenni esamina la relazione inviata dall’ente locale e convoca la coppia per uno o più colloqui, a seguito dei quali vi possono essere diversi esiti: il Tribunale stabilisce che la coppia è idonea all’adozione, oppure non è idonea, oppure dispone ulteriori approfondimenti rinviando nuovamente i coniugi ai servizi.

L’incontro.

L’incontro fra la coppia ed il bambino nella maggior parte dei casi avviene nella comunità che ospita il minore con modalità e tempi graduali, nel rispetto delle esigenze del bambino. Nel corso dell’anno di affido preadottivo la coppia è seguita dai Servizi Sociali.
In questa fase dell’adozione nazionale bisogna sempre fare i conti con il rischio giuridico, che consiste nella possibilità che il minore debba ritornare alla famiglia di origine (genitori o parenti sino al 4° grado). Ma ne parleremo meglio nella parte dedicata specificatamente a questo argomento.
Al termine di questo periodo, e a seguito di un ulteriore colloquio che la coppia effettuerà con il Giudice del Tribunale per i Minorenni per la verifica della sussistenza delle condizioni previste per legge, valutati le informazioni e gli esiti delle indagini e sentiti i soggetti indicati dalla legge, il Tribunale emette il decreto di adozione.

Il decreto di adozione.

Gli effetti giuridici del provvedimento di adozione sono i seguenti:

  1. Effetto legittimante: il minore adottato diventa a tutti gli effetti figlio legittimo della coppia adottante, di cui assume il cognome.

  2. Effetto risolutivo: cessano i rapporti giuridici tra il bambino e la sua famiglia d’origine (ad eccezione degli impedimenti matrimoniali).

L’adozione legittimante non può essere revocata, a meno che il minore non si trovi nuovamente in stato di abbandono: in questo caso verrà estinto il precedente legame adottivo e si avvierà un nuovo procedimento di adozione.

Avverso la sentenza che dichiara se dare luogo o non dare luogo all’adozione (art. 26 L. 184/83) può essere proposta impugnazione davanti la sezione minorenni della Corte d’Appello da parte del Pubblico Ministero, degli adottanti e dal tutore del minore, entro 30 giorni dalla notifica della sentenza stessa. Avverso la sentenza della Corte d’Appello è proponibile ricorso in Cassazione, sempre entro 30 giorni dalla notifica della sentenza d’appello per i soli motivi di cui al primo comma, n. 3, dell’Art. 360 del codice di procedura civile.

La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, viene trascritta immediatamente nel registro di cui all’art. 18 (registro conservato presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni) e comunicata all’ufficiale dello stato civile del comune di nascita del minore, che lo annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

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